10. Enti bilaterali
Dizionario breve sul welfare aziendale a cura di ADAPT e AIWA
di Adua Sabato*
Definizione
L’art. 2, comma 1 lett. h) del d.lgs.276/2003 definisce gli enti bilaterali come “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità, l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.
Di cosa parliamo
Gli enti bilaterali, in senso tecnico-giuridico, sono enti costituiti dalle parti firmatarie di un contratto collettivo con la finalità di assistenza ai lavoratori o alle imprese.
Tali enti, assimilabili alle associazioni non riconosciute ex art. 36 ss. del codice civile, perseguono la principale finalità di erogazione di servizi e prestazioni che sono stabiliti in sede contrattuale.
Nello specifico, presentano un insieme variegato di prestazioni che sono di natura mutualistica, finanziati con la massima partecipazione contributiva del datore di lavoro e con la partecipazione più ridotta dei lavoratori.
Le prime forme di bilateralità si sono manifestate a livello locale e territoriale in ambiti circoscritti come quello manifatturiero. Nascono in un primo momento, le prime Casse edili che erogano principalmente prestazioni contrattuali previsti dai CCNL come il trattamento economico per ferie e la tredicesima. Questo modello viene presto adottato anche nell’artigianato con le Casse Mutue Artigiane per l’integrazione di malattia e infortunio. Ed ancora nel settore dell’agricoltura con la creazione delle Casse entra legem degli anni ’50 per indennità integrative in caso di malattia, infortunio e maternità.
Tra gli anni Ottanta e Novanta si è assistito alla costituzione dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (Eban), chiamato a esercitare funzioni di coordinamento e omogeneizzazione strutturale e funzionale delle Casse, impegnate, in base ai vari contratti provinciali, in campi molto diversi.
Ne deriva così anche un ampliamento delle prestazioni erogate dagli enti bilaterali che comprendono diversi ambiti: previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, sostegno al reddito nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, formazione professionale, politiche per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Gli enti bilaterali nella contrattazione collettiva
Gli enti bilaterali sono definibili quali “organismi privati istituiti dalla contrattazione collettiva” che ne disciplina anche il funzionamento. Tali enti sono costituiti sulla base di un obbligo contrattuale, ma alimentati e sostenuti dall’intervento del legislatore.
A determinare gli sviluppi più recenti della bilateralità sono le previsioni contrattuali in materia di welfare, sia a livello nazionale sia a livello territoriale.
In moltissimi territori, gli accordi più recenti, hanno previsto l’intervento degli enti bilaterali per assicurare varie forme di «sostegno al reddito» dei lavoratori, assistenza sanitaria, previdenza, sostegno all’iscrizione all’asilo nido, scuola dell’infanzia ed elementare, rimborso libri di testo scolastici, rimborso visite dentali/odontotecniche, rimborso visite oculistiche, sostegno per figli disabili, contributo malattia figlie di ogni altra misura a sostegno dei lavoratori.
Negli ultimi anni a definire una evoluzione della bilateralità è anche il fenomeno del decentramento contrattuale. Si ampliano le prerogative della contrattazione aziendale rispetto a quella settoriale e/o di quella settoriale rispetto a quella interconfederale, con la possibilità di derogare ai contratti di livello superiore.
Il processo di decentramento di tali enti è al contempo:
a) istituzionale, che cioè muove dall’intervento eteronomo dello stato all’autorganizzazione delle parti sociali con equiparazione fra legge e contratto nel sistema delle fonti;
b) funzionale, che inerisce all’individuazione delle materie e degli ambiti di interesse collettivo rimessi all’autonomia collettiva;
c) multilivello, articolato cioè fra ambito nazionale (interprofessionale e/o settoriale), realtà territoriali ed iniziative aziendali;
d) economico, con la riduzione dell’intervento a carico dello Stato e della fiscalità generale, e un aumento degli spazi riservati all’auto-finanziamento.
Per quanto riguarda la struttura degli enti bilaterali, ne deriva che, il sistema bilaterale si articola su livello nazionale e territoriale ma non anche aziendale semplificando la struttura della contrattazione collettiva in base al criterio organizzativo sia interconfederale che categoriale. Nello specifico, gli enti bilaterali nazionali con la loro funzione di coordinamento e controllo vigilano sulle attività degli enti territoriali operando a favore dell’effettività della contrattazione collettiva e dell’istituzionalizzazione delle relazioni sindacali del settore.
Riferimenti normativi
– 2, comma 1, lett. h) del d.lgs.276/2003
– Messaggio INPS 14 luglio 2009, n. 16070
– 9 Decreto Interministeriale 19 maggio 2009
– Circolare Ministero del Lavoro n.43 del 15 dicembre 2010
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
– Risoluzione N. 116/E del 12 settembre 2017
Riferimenti bibliografici
– Bellardi L., De Santis G. (2011, a cura di), La bilateralità fra tradizione e rinnovamento, Milano, Franco Angeli
– Martinengo, G., Gli enti bilaterali dopo il d.lgs. n. 276/2003, in dir., 2006
– Lai, M., Appunti sulla bilateralità, in rel. ind., 2006
– Vallebona, A., Gli enti bilaterali: un seme di speranza da salvaguardare, in rel. ind.,2006
– Pavolini E., Ascoli U., Mirabili M., Tempi moderni. Il welfare nelle aziende in Italia,2013
– Tiraboschi M., Incentivi economici e contratti collettivi: nota all’art.10, legge 30/2003, in Lav, 2003
– Leonardi S., Arlotti M., Welfare contrattuale e bilateralismo, in Rivista delle Politiche Sociali, 3/2012
– Razzetti F., Bilateralità e welfare contrattuale: quale ruolo per i territori, 2015
Adua Sabato, Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
Università degli Studi di Bergamo – ADAPT
*Il seguente articolo è stato pubblicato anche su Bollettinoadapt.it, il 16 ottobre 2017
Il Dizionario breve sul welfare aziendale è la nuova rubrica realizzata con ADAPT, la scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro. Un appuntamento settimanale nato non con l’ambizione di fornire le definizioni giuste per ogni ambito disciplinare, bensì con l’intento di condividere un glossario essenziale, scientificamente solido, ma anche comprensibile a tutti, per inquadrare quello che è già oggi uno dei più importanti contenuti del cambiamento del lavoro in atto nell’epoca della c.d. quarta rivoluzione industriale.