25. Welfare ricreativo

da Gen 12, 2018Dizionario Breve

Dizionario breve sul welfare aziendale a cura di ADAPT e AIWA

di Adua Maria Sabato*

 

Definizione

Per welfare ricreativo, espressione coniata dalla prassi, si intende l’insieme di beni e servizi con finalità ricreativa erogati dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati all’art. 12 del TUIR.

 

Di cosa parliamo

L’articolo 51 comma 2 lettera f) del TUIR, modificato dal comma 190 dell’articolo 1 lettera a), numero 1) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente «l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100».

L’art. 100 comma 1 del TUIR fa riferimento a finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Più precisamentele spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

In riferimento alla finalità di ricreazione i beni e servizi da considerare soggetti alla normativa dell’art. 51 lettera f) del TUIR, comprendono palestre, teatro, danza, cinema ed ogni bene o servizio che possa avere finalità ricreativa per il lavoratore.

Si tratta di beni e servizi corrisposti al dipendente in natura ed esclusi dal reddito di lavoro dipendente purché siano rivolte alla generalità o categorie di dipendenti.

Quest’ultima è condizione necessaria affinché i beni e servizi in esame non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Come disposto dall’articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR, l’erogazione di benefit in conformità a disposizioni di contratto, accordo o di regolamento determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro non solo nei confronti del dipendente ma anche dei suoi familiari indicati nell’art. 12 TUIR,

Diversamente, nell’ipotesi in cui le opere e i servizi siano offerte volontariamente dal lavoratore opera la deducibilità solo nel limite del cinque per mille, così come previsto all’art. 100 del TUIR.

 

Il welfare ricreativo nella contrattazione collettiva

Il welfare ricreativo è oggi ampiamente diffuso nei piani di welfare aziendale più moderni, solitamente quelli delle imprese più grandi posizionate in città.

L’offerta di beni e servizi tende ad ampliarsi sempre di più al fine di costruire piani welfare sempre più confacenti ai bisogni dei lavoratori e dei loro familiari.

Anche dall’analisi della contrattazione emerge che l’offerta di misure di welfare ricreativo, soprattutto a livello aziendale, è rivolta a soggetti lavoratori che non necessitano, il più delle volte per ragioni demografiche, prevalentemente di misure di welfare di natura strettamente sociale.

V’è anche da dire che i servizi che il datore può erogare al lavoratore per aumentare il suo benessere sono molteplici e l’ampliamento dell’offerta di welfare all’interno della contrattazione collettiva, permette di realizzarne tale finalità.

A titolo esemplificativo si rilevano casi di imprese che riconoscono per ciascuno dei propri dipendenti un budget di spesa, denominato solitamente “Conto Welfare”, attraverso il quale il lavoratore può beneficiare di servizi diversificati, tra cui i servizi ricreativi.

Inoltre, al fine di garantire ai lavoratori sconti, promozioni e tariffe agevolate per l’accesso a diversi beni e servizi, tra cui quelli relativi allo sport e al tempo libero, viene utilizzato, all’interno della contrattazione aziendale, lo strumento delle convenzioni.

 

Riferimenti normativi

– 51 TUIR lettera f)

– 100 TUIR

– Art. 1 comma 190 Legge 28 dicembre 2015, n. 208

 

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate

– Circolare 18/E del 15 giugno 2016

 

Riferimenti bibliografici

– E.  Massagli, Le novità in materia di welfare aziendale in una prospettiva giuslavoristica, in M. Tiraboschi (a cura di), Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act, Giuffrè, Milano, 2016.

 

– E. Massagli, S. Spattini, Welfare aziendale, Dizionario breve sul welfare aziendale a cura di ADAPT e AIWA, Bollettino Adapt, 18 settembre 2017, n. 30.

 

Adua Maria Sabato

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo

@adua_sabato

*Il seguente articolo è stato pubblicato anche su Bollettinoadapt.it, il 27 novembre 2017

 

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Il Dizionario breve sul welfare aziendale è la nuova rubrica realizzata con ADAPT, la scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro. Un appuntamento settimanale nato non con l’ambizione di fornire le definizioni giuste per ogni ambito disciplinare, bensì con l’intento di condividere un glossario essenziale, scientificamente solido, ma anche comprensibile a tutti, per inquadrare quello che è già oggi uno dei più importanti contenuti del cambiamento del lavoro in atto nell’epoca della c.d. quarta rivoluzione industriale.

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