2.1.1 Sostituzione del premio di risultato con la concessione di veicoli aziendali
La concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, ai sensi del citato articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente per “… il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali … [dell’] Automobile Club d’Italia …al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.
Nell’ipotesi in cui il dipendente richieda la sostituzione del premio di risultato agevolabile, ai sensi dei commi 182 e ss. dell’art. 1 della legge di Stabilità 2016, con l’autoveicolo, motociclo e ciclomotore aziendale, concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente non il valore normale attribuibile all’utilizzo del veicolo (ad esempio, il canone di noleggio) ma il relativo valore determinato forfetariamente.
Esempio:
- Premio di risultato agevolabile € 3.000
- Valore imponibile dell’auto concessa in uso promiscuo, in base alle
tabelle ACI € 1.885,50 (€ 0,4190 x km. 15.000 *30%) - Base imponibile dell’auto, anche a seguito della conversione del premio di
risultato, € 1.885,50, da assoggettare a tassazione ordinaria - Base imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva o, a scelta del
lavoratore, a tassazione ordinaria ovvero sostituita con gli altri benefit, €
1.114,50 (€ 3000 – € 1.885,50).
Se al lavoratore dipendente è trattenuta una somma per l’uso del veicolo
aziendale (quota di reddito già assoggettata a tassazione), la base imponibile del
benefit è ridotta di pari importo.