Il legislatore ha riconosciuto il valore del welfare aziendale in periodo di crisi
di Emmanuele Massagli*
È entrata in vigore, con l’approvazione della Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del c.d. Decreto Sostegni (si veda il nuovo art. 6-quinquies), la norma che permette ai datori di lavoro di erogare ai propri dipendenti beni e servizi in natura entro il valore di 516,46€, senza che questi concorrano alla formazione del loro reddito per tutto l’anno 2021.
È stato un iter complesso quello che ha portato al raddoppio della soglia dell’art. 51, c. 3 del TUIR, già in vigore da Agosto e Dicembre 2020 (Decreto Agosto, art. 112). La previsione non aveva trovato conferma per la nuova annualità né all’interno della Legge di Bilancio 2021, né nel c.d. Decreto Mille Proroghe, come inizialmente prospettato dai tecnici ministeriali e dalla politica.
Prima ancora che un riconoscimento della forza rappresentativa di AIWA e del suo paziente lavoro di interlocuzione istituzionale, questo risultato testimonia la solidità delle argomentazioni presentate al legislatore per sostenere questa novità. La politica (in primis la senatrice Roberta Toffanin e i senatori Gianni Pittella e Mauro Laus, rispettivamente relatrice della legge e presentatori dell’emendamento che ha regolato il welfare) ha compreso senza equivoci che in una situazione di crisi come quella attuale l’ampliamento delle maglie del comma 3 può rappresentare un concreto sostegno alle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, oltre che un aiuto al rilancio dei consumi (e quindi, indirettamente, del gettito fiscale e dell’occupazione).
Sono ben note agli operatori le critiche che solitamente vengono mosse ai fringe benefit da alcune parti sociali: perché potenziare uno strumento dalla natura ambivalente, ossia senza la necessaria funzionalizzazione sociale e natura collettiva che sono invece imposte ai beni e servizi ex comma 2 dello stesso articolo 51 del TUIR?
La risposta è da ricercarsi nella semplice osservazione di quanto accaduto in periodo di crisi pandemica. Come noto, nello scorso anno sono emersi (e ancora vanno emergendo) nuovi bisogni sociali, legati alla rimodulazione delle attività scolastiche, alla diffusione dello smart working, alle politiche di distanziamento sociale, alla necessità di protezione sanitaria. Questi nuovi bisogni sono inevitabilmente connessi a nuove spese: le tecnologie per la didattica e il lavoro a distanza, connessioni internet più potenti e stabili, postazioni ergonomiche da installare a casa, dispositivi di protezione individuale e di sanificazione degli ambienti.
Si tratta di tipologie di beni oggi non riconducibili direttamente all’elenco di somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui al citato articolo 51, comma 2 del TUIR, accessibili solo mediante il ricorso al comma 3. Eppure, dati di AIWA alla mano, si tratta proprio dei prodotti maggiormente richiesti dallo scorso marzo, la cui funzione sociale in un momento come questo è evidente. Tanto più che nel periodo di chiusura forzata di molte attività, per i lavoratori è diventato impossibile riuscire a usufruire dei servizi di natura ricreativa (biglietti per cinema, teatri o attività sportive) o scegliere di acquistare gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale. Il welfare aziendale della crisi COVID è stato indubbiamente caratterizzato dalle esigenze di natura sanitaria (anche in prospettiva prevenzionistica), dai servizi di conciliazione vita professionale-vita privata e dai fringe benefit 4.0, quelli con rinnovata funzionalità sociale.
Si capisce dunque come la soglia di 258,23€ risultasse dannosamente stringente (ancora le note “500.000 lire” del TUIR del 1986).
Non si può quindi che accogliere positivamente questa novità, che però è da intendersi come un punto di partenza, non di arrivo. Ora la norma ha bisogno di essere stabilizzata (AIWA si muoverà per questo già da subito in vista dell’autunno) e vale la pena mettere mano anche al comma 2, enfatizzando la funzione sociale del welfare aziendale nella direzione da tempo prospettata dalla nostra Associazione: permettere la donazione del credito welfare al Terzo Settore, al Servizio Sanitario Nazionale e alla Protezione civile; renderne possibile la cessione a colleghi con esigenze di cura propria e familiare; prevedere le spese per animali domestici; ricomprendere la rimborsualità degli affitti pagati per figli studenti fuori sede.
Il cammino per una piena comprensione e conseguente riconoscimento del ruolo del welfare aziendale per lavoratori, imprese e per lo Stato è ancora lungo, ma merita di essere percorso con ottimismo.
*Il seguente è un estratto dell’editoriale pubblicato su Welfare Update – La Newsletter dei soci AIWA, Maggio 2021