Regime contributivo fringe benefit

da Nov 6, 2023Studi e approfondimenti

L’INPS ha appena pubblicato il Messaggio n. 3884/2023 sul regime contributivo dei fringe benefit.

In particolare, l’Istituto ha fornito chiarimenti circa la normativa vigente per il 2023, ovvero il “bonus carburante” di 200 euro di cui al DL Trasparenza Carburanti – che non rileva a fini contributivi ma esclusivamente ai fini fiscali – e l’innalzamento della soglia esente di fringe benefit a 3000 euro per i dipendenti con figli a carico di cui al DL Lavoro.

Al riguardo, l’INPS ha precisato che il “bonus carburante” costituisce un’ulteriore agevolazione rispetto a quella prevista dall’articolo 40 del DL Lavoro e, pertanto, sovrapponibile alla disciplina generale di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.

Ne consegue che la quota relativa ai buoni benzina (ovvero l’intero importo) fino a 200 euro che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico o la soglia di 258,23 euro per gli altri lavoratori, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale. Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

Il messaggio prosegue poi con la definizione delle operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro e le modalità di esposizione dei dati nella sezione “PosAgri” del flusso UniEmens.

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