Welfare integrativo nel tetto
La Corte conti ligure precisa meglio le aperture che di recente la magistratura ha concesso.
di Luigi Oliveri*
Welfare integrativo nel tetto di spesa di personale e delle risorse della contrattazione decentrata. La deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria 18 aprile 2024, n. 27, precisa meglio le aperture che di recente la magistratura contabile ha concesso all’impiego di risorse per il welfare.
Da ultimo, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la deliberazione 13 febbraio 2024, n. 14 aveva affermato che il welfare non rientra nel tetto del salario accessorio.
L’articolo 82, comma 2, del Ccnl 16.11.2022 permette di utilizzare anche una quota parte del fondo delle risorse decentrate, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa, facendo leva con priorità sui risparmi derivanti dai piani previsti dall’articolo 16, commi da 4 a 6 del d.l. 98/2011 (la razionalizzazione), anche in deroga al tetto al fondo, per creare un plafond utile di spesa, finalizzate alle iniziative di welfare.
Se, per un verso, le risorse destinate a tale scopo non sono limitate dal tetto del salario accessorio, tuttavia questo non autorizza gli enti ad incrementarle senza limite, gonfiando il fondo delle risorse decentrate “girando” fonti di finanziamento ricavate dagli ordinari fondi del bilancio.
La Sezione Liguria conferma che le risorse per il welfare non sono soggette al tetto del salario accessorio posto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017, ma specifica che il suo finanziamento comunque è ammesso solo utilizzando tre fonti. La prima è costituita da disponibilità già previste, per le medesime finalità, da norme precedenti all’articolo 82, comma 2, dell’ultimo Ccnl.
La seconda, è data da quota parte del Fondo di cui all’art.79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa. La terza, proviene dai piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011 convertito, con modifiche, in legge 111/2011.
Secondo la Sezione Liguria, la seconda tipologia di finanziamento del welfare, quella della quota parte del fondo, “richiede, comunque, l’osservanza del limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, facendo applicazione dei criteri di interpretazione sia letterale che logico-sistematico. L’art. 82, comma 2, primo periodo, seconda parte, del CCNL, nella parte in cui recita “mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art. 79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa”, secondo un criterio ermeneutico di tipo letterale, pone un’innovazione normativa limitatamente alla facoltà di utilizzo delle risorse del Fondo, estensibile anche a finalità di welfare aziendale, senza derogare, tuttavia, al limite di finanza pubblica”.
In sostanza, quindi, gli enti non possono incrementare il fondo con risorse di bilancio, se non nel rispetto del tetto alla spesa del salario accessorio.
Soltanto la terza fonte di finanziamento, i risparmi provenienti dai piani di razionalizzazione, va esente da qualsiasi limite alla spesa e può avere l’effetto di incrementare, anno per anno, la parte variabile del fondo per destinarla al welfare.Altrimenti, le risorse del fondo destinate al welfare sono da ricavare tra quelle dei fondi della contrattazione decentrata legittimamente costituiti e, quindi, vanno a ridurre la disponibilità per altre possibili destinazioni (progressioni orizzontali e indennità varie, ad esempio).
*Il seguente articolo è stato pubblicato su Italia Oggi, il 3 maggio 2024