Novità della legge di bilancio 2025 in materia di welfare: si restringe la platea dei familiari

da Gen 22, 2025Comunicati e materiali AIWA

di Emmanuele Massagli e Michele Stella*

Come noto, per alcune misure di welfare di cui all’articolo 51 del TUIR i beneficiari possono essere anche o soltanto i familiari del lavoratore.

Prima del 1° gennaio 2025, coincidente con l’entrata in vigore della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025) con il termine «familiari» si indicavano i parenti del contribuente indicati all’art. 12 TUIR, che li definisce richiamando a sua volta l’art. 433 del Codice Civile. Facevano perciò parte dell’elenco:

  • i figli (anche adottivi, affidati o affiliati);
  • il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato (compreso il partner nelle unioni civili ex legge 20 maggio 2016 n. 76);
  • i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi (i nonni non erano perciò considerati in quanto tali, ma solo in assenza dei genitori);
  • gli adottanti;
  • i generi e le nuore;
  • i suoceri;
  • i fratelli/sorelle germani (coloro che condividono entrambi i genitori) o unilaterali

La legge di Bilancio 2025, all’articolo 1 comma 11 interviene sull’articolo 12 del TUIR sostituendo parte del previgente testo (comma 1 lettera d, quella che regola la situazione di “carico” fiscale). Nello specifico le parole:

«…da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o»

Sono sostituite dalla seguente frase:

  • «…da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni ascendente che conviva con il contribuente o…».

Pertanto, quando ora si fa riferimento ai familiari indicati all’art. 12 TUIR che possono essere beneficiari di misure di welfare, si devono intendere soltanto:

  • i figli (anche adottivi, affidati o affiliati);
  • il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato (compreso il partner nelle unioni civili legge 20 maggio 2016 n. 76);
  • gli «ascendenti», ovvero le persone legate con un grado di parentela in linea retta, per la quale una persona discende dall’altra (il figlio/la figlia dal padre/madre e dal nonno/nonna, che sono detti appunto «ascendenti»)

Per beneficiare delle misure di welfare non è necessario che i familiari siano anche conviventi o fiscalmente a carico del lavoratore, a meno che la misura specifica non lo preveda espressamente (circ. Min. finanze 22 dicembre 2000, n. 238/E).

Ad oggi, solo per gli abbonamenti per il trasporto pubblico (lett. d-bis, comma 2, art. 51 TUIR) e per i premi assicurativi per gravi patologie e non autosufficienza (lett. f-quater, comma 2, art. 51 TUIR) è necessario che i familiari risultino fiscalmente a carico.

Quindi senza entrare nel merito delle condizioni reddituali, la normativa vigente è riepilogata nella tabella sottostante.

 

Art. 51 TUIR Beneficiari

Servizio di trasporto casa lavoro

(lettera d)

solo dipendenti

Rimborsi per servizi di trasporto pubblico – abbonamenti

(lettera d bis)

dipendenti + familiari ex art. 12 fiscalmente a carico (coniuge + figli + ascendenti)

Servizi di utilità sociali indicati nell’art 100

(lettera f)

dipendenti + familiari ex art. 12 (coniuge + figli + ascendenti, tutti anche non fiscalmente a carico e non conviventi)
Rimborsi per spese di istruzione (lettera f-bis) solo familiari ex articolo 12 anche non fiscalmente a carico e non conviventi (coniuge + figli + ascendenti)

Rimborsi o prestazioni di assistenza anziani over 75 o persone non autosufficienti

(lettera f-ter)

solo familiari ex articolo 12 anche non fiscalmente a carico e non conviventi (coniuge + figli + ascendenti)

Premi assicurativi per gravi patologie e non autosufficienza

(lettera f-quater come modificata dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192)

dipendenti  familiari + familiari ex art. 12 fiscalmente a carico (coniuge + figli + ascendenti)

Rimborsi utenze domestiche e mutuo

(art. 51, c. 3 del TUIR con limite elevato a 1.000 euro annui e 2.000 euro annui per dipendenti con figli fiscalmente a carico da comma 390 della legge di bilancio 2025)

solo dipendenti + familiari ex art. 12 conviventi (coniuge + figli + ascendenti) (si veda la Circolare AdE del 7 marzo 2024 n. 5 per dettagli)

 

*Commento tecnico AIWA a cura del Presidente e dell’AD WeAreWelfare

RSS
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share

Categorie

Tweets