Decreto Agosto, art. 112 (Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020)

da Ago 27, 2020privato

Il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 ha previsto, all’articolo 112, il raddoppio del limite di esenzione per il welfare aziendale.

Modificando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit passa da 258,23 euro a 516,46 euro.

Entro tale limite, il valore di beni ceduti e servizi erogati dalle imprese ai propri lavoratori dipendenti non concorrerà alla formazione del reddito, e sarà quindi esente da imposte e contributi.

La novità è una delle misure confermate nel testo ufficiale del cd. Decreto agosto. Non si tratta però di una modifica a regime, bensì di un intervento limitato al solo anno d’imposta 2020.

La ratio della misura è quindi quella di agevolare la concessione di buoni spesa, buoni benzina o altre misure di welfare aziendale ai dipendenti, grazie all’incremento del limite che comporta l’obbligo di tassazione totale del valore di beni e servizi riconosciuti ai lavoratori.

Di seguito quanto riportato nell’articolato:

Art. 112

Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

1. Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore
dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori
dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi
dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ elevato ad euro 516,46.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2
milioni di euro per l’anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per l’anno
2021, si provvede ai sensi dell’articolo 114.

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