Articolo 40 DL Lavoro – Welfare aziendale
L’Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato la circolare n. 23/E recante chiarimenti interpretativi circa le disposizioni previste dall’articolo 40 della legge di conversione del cd. DL Lavoro in materia di welfare aziendale.
Ricordiamo che l’articolo 40 del decreto ha introdotto novità in materia di agevolazioni per il lavoratore dipendente con figli a carico, stabilendo, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit. Tra questi, sono stati incluse anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Di seguito quanto chiarito dall’Agenzia:
- Reddito di lavoro dipendente – Rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari e quelli per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Questi ultimi non concorrono, nel rispetto del limite di 3 mila euro, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
- Figli fiscalmente a carico – La circolare reca alcuni chiarimenti per quanto riguarda la nozione di figli fiscalmente a carico che deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno; pertanto, con riferimento alle agevolazioni summenzionate, trattandosi di un sussidio spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale – 2.840,51 euro al loro degli oneri deducibili che sale a 4 mila euro per i figli fino a 24 anni – alla data del 31 dicembre 2023.
- Genitore a cui si applica l’agevolazione – La circolare precisa che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, la nuova agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.
- Comunicazione al datore di lavoro – Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti. In ogni caso è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
- Estranei all’agevolazione – Come chiarito dal comma 2 del richiamato articolo 40, con riferimento alla restante platea di lavoratori dipendenti, l’Agenzia ha specificato che continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede una soglia di esenzione fino a 258,23 euro per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e non estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente.